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Regolamento

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI MESSINA

 

REGOLAMENTO MODIFICATO E APPROVATO  DALL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IN DATA 10.11.2023

Capo I - DELL'ASSEMBLEA

 

CAPO I

DELL'ASSEMBLEA

Art. 1

L'Assemblea  elegge il Consiglio Direttivo Provinciale e provvede all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 2

La convocazione dell'Assemblea elettorale è indetta dal Presidente nei 15 giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio.  L'avviso della convocazione deve essere spedito, almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta, per e-mail ed a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale almeno 10 giorni prima della data fissata a tutti gli iscritti.  Ove il numero degli iscritti superi i 500, può tenere luogo dell'avviso per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.  L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 3 giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti. L’avviso deve essere pubblicato sul sito internet dell’Ordine almeno 10 giorni prima della prima adunanza.

Art. 3

All'Assemblea spetta l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Consiglio.  La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci viene effettuata con avviso spedito, per posta  o per e-mail e a mezzo di posta elettronica certificata depositata all’Ordine,  a tutti gli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata.  Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine 10 giorni prima della data fissata. Tali deliberazioni sono prese, in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti.  In seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno tre giorni dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  I bilanci redatti secondo i criteri della contabilità di Stato, prima dell’approvazione dell’assemblea, possono acquisire il parere di un revisore contabile, regolarmente  iscritto all’albo dei revisori. I bilanci approvati dal consiglio vengono depositati con la relazione del revisore presso la sede legale dell’Ordine e pubblicati  nel relativo sito web istituzionale. La scelta del revisore, nominato dal Consiglio Direttivo secondo il principio di “intuitu-personae”, viene effettuata attraverso un avviso ad evidenza pubblica sul sito dell’ Ordine secondo requisiti indicati nel bando

Art. 4

Ove il Presidente o il Consiglio ritengano opportuno portare a conoscenza degli iscritti argomenti di interesse e rilevanza per l’Ordine, e deliberare in merito ad essi, potrà essere indetta, nelle forme e nei termini di cui all'art. 3 del presente regolamento, la convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Capo II - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

CAPO II

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 5

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all’ Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.  Il Consiglio è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un numero di Consiglieri proporzionale al numero degli iscritti all’Ordine.

Art. 6

Il Consiglio stabilisce, per far fronte alle spese dell’Ordine, il versamento di vari contributi tra cui una tassa annuale a carico degli iscritti, un contributo per l'iscrizione al registro dei praticanti e per l'iscrizione all'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 7

Il Consiglio vigila sul decoro dei professionisti iscritti e sulla loro condotta, comunicando al Consiglio di Disciplina competente eventuali rilievi sugli iscritti, esprimendo pareri sulla liquidazione degli onorari, conciliando o interponendo i propri uffici per la risoluzione di contestazioni tra i professionisti dell’ Ordine, nonché tra professionisti e clienti. L’Ordine ha la facoltà di nominare propri consulenti, scelti tra le varie categorie professionali, e di tutelare inoltre, nei modi più idonei, il prestigio della categoria.

Art. 8

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 30 giorni.  La data in cui sarà tenuta la riunione verrà stabilita nel corso di una precedente seduta di Consiglio. I Consiglieri hanno l'obbligo di parteciparvi senza necessità di ulteriore convocazione. La convocazione può avvenire telefonicamente, con e-mail, con PEC da parte del Presidente o dall’ufficio di segreteria per ordine del Presidente.

Art. 9

I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio. In caso di gravi ed improrogabili ragioni queste dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente.  In caso di assenze ingiustificate per almeno tre sedute del Consiglio, il Presidente dovrà comunicare ai membri dell’Ordine i nominativi dei Consiglieri inadempienti, adottando i  provvedimenti previsti dalla normativa Deontologica.

Art. 10

E' previsto un rimborso forfettario, in misura da stabilire, per le spese di viaggio a favore dei Consiglieri residenti in provincia.

Art. 11

Le decisioni delle sedute del Consiglio vengono redatte su appositi modelli, firmati in originale dal Presidente e dal Segretario.  Tali modelli devono riportare la data della seduta, il numero della delibera, i componenti del Consiglio presenti, l'oggetto e il contenuto formale e sostanziale del provvedimento. Le decisioni sono registrate in un apposito registro vidimato dal Segretario, recante la data della decisione, il numero e l'oggetto. La validità delle delibere è subordinata all'intervento di non meno della metà dei componenti del Consiglio.  Le delibere sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere sono immediatamente esecutive.

Art. 12

La convocazione in seduta straordinaria del Consiglio, ove si tratti di delibere su argomenti di rilevanza ed urgenza la cui trattazione risulti improrogabile, può essere indetta con comunicazione effettuata ai Consiglieri telefonicamente, e-mail da parte del Presidente anche entro le due ore precedenti la seduta.

Art. 13

Il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità, può istituire apposite commissioni ad acta e/o commissioni speciali ricorrendo all'ausilio di membri dell’Ordine e all'apporto professionale di altri professionisti. I commissari speciali e/o ad acta membri dell’Ordine dovranno espletare gratuitamente la loro attività in seno alle commissioni.

Art. 13 bis

I componenti del Consiglio Direttivo candidati alle elezioni politiche regionali e amministrative sono tenuti a presentare richiesta di  sospensione entro le ventiquattro ore dalla presentazione delle liste al Consiglio che ne prenderà atto. Nel periodo preelettorale i componenti del Consiglio candidati non possono presenziare alle sedute dello stesso.  Nell'ipotesi in cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere siano candidati, il Consiglio delegherà le loro funzioni ad altri Consiglieri

Capo II bis - UFFICIO DI PRESIDENZA

CAPO II bis

UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 13 Ter

Abrogato

Capo III - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

CAPO III

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 14

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza della categoria e del Consiglio Provinciale ed è membro di diritto della Consulta dei Collegi dei Periti Industriali della Regione Sicilia, dell’Assemblea dei Presidenti e degli organismi di categoria.

Art. 15

Il Presidente ha il compito di organizzare l'attività del Consiglio Provinciale, provvedendo alla predisposizione ed all'adempimento di tutto ciò che a suo giudizio si renda necessario ad un buon funzionamento dell'organizzazione della sede.

Art. 16

Il Presidente oltre a convocare e presiedere l'assemblea degli iscritti, secondo quanto previsto negli articoli precedenti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Presidente è autorizzato ad emettere Ordinanze e/o Determine  Presidenziali aventi valore di delibere.  Il Presidente è delegato alla firma di tutti gli atti ai sensi di legge ed ha la facoltà di delegare con propria ordinanza i poteri di firma ad un Consigliere.

Art. 18

In caso di impedimento, il Presidente può nominare un Vice Presidente autorizzandolo temporaneamente, all'esercizio delle funzioni ed allo svolgimento dei compiti spettanti al Presidente. Nel caso in cui non si proceda alla nomina del Vice Presidente le funzioni presidenziali sono esercitate dal Segretario.

Art. 19

Il Presidente è autorizzato a disporre di fondi per spese di rappresentanza fino ad un massimo di euro tremila/00 senza preventiva delibera o ordinanza.  Il Presidente o suo delegato, con propria determinazione, autorizza il pagamento delle spese di gestione dell’Ordine e le spese urgenti.

Art. 20

Il Presidente assume la direzione e cura l'organizzazione dell'Agenzia Stampa del Collegio. In caso di assenza nella dotazione organica di una figura Dirigenziale, le relative funzioni sono assunte dal Presidente o suo delegato.

Art. 21

Il Presidente, semestralmente, comunica ai membri dell’Ordine le presenze dei singoli componenti del Consiglio.

Art. 21 bis

Il Presidente  partecipa alla Consulta Regionale dei Periti Industriali o nei vari comitati sia a livello Interregionale e Nazionale. Le decisioni e gli impegni presi in sede di detti organismi collegiali sono considerati come obblighi dell’Ordine di Messina e spetta allo stesso di darne attuazione attraverso i suoi organi.

 

Capo IV - DEL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

CAPO IV

DEL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Art. 22

Il Segretario esercita funzioni di organizzazione e controllo della Segreteria e del personale addetto, avendo facoltà di proporre ordinanze attinenti l'organizzazione dell'ufficio di Segreteria, purché non siano di carattere economico e sempre di concerto con il Presidente.

Art. 23

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura la tenuta e/o la redazione delle Deliberazioni dei registri e dei documenti amministrativi, provvede alla tenuta del registro dei timbri consegnati agli iscritti ed al relativo deposito delle firme dei periti iscritti all’Ordine.

Art. 24

Il Segretario può chiedere al consiglio di essere esonerato dalla tenuta del Registro dei Praticanti.

Art. 25

In caso di assenza del Segretario in Consiglio Direttivo, questi viene automaticamente sostituito dal Consigliere più giovane di età.

Art. 26

La segreteria dell’Ordine è aperta al pubblico il Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e  Giovedì pomeriggio dalle ore 16,00,alle ore 18,30.  Delle chiusure per ferie e altre motivazioni sarà data pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine e/o e-mail agli iscritti.

Art. 27

Le richieste di certificati o documenti dovranno essere inoltrate in Segreteria solo nei giorni di ricevimento al pubblico o anche attraverso PEC o e-mail.  Per il rilascio di ogni certificato o di copia di documento gli iscritti dovranno versare un contributo a titolo di diritti di Segreteria nella misura che verrà stabilita con apposita delibera ed il Bollo.  E' previsto il rilascio di un certificato esente da diritti di segreteria attestante l'iscrizione all’Ordine per ogni anno; le ulteriori richieste di certificati comportano il versamento del contributo. Non saranno rilasciati certificati di iscrizione e/o documenti da esibire alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 28

Annualmente vengono deliberati dal Consiglio Direttivo gli importi dei diritti di Segreteria per:

- Cancellazione Albo e trasferimenti;

- Iscrizione Albo;

- Iscrizione Registro Praticanti;

- Quota associativa annuale;

- Diritti per recupero quote arretrate;

- Revisione Parcelle;

- Rilascio Tesserino;

- Rilascio Timbro;

- Diritti di segreteria semplice;

- Diritti di segreteria urgente per il rilascio entro 3 giorni lavorativi;

Art. 29

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi competenti dell’Ordine, ivi compresi gli eventuali arretrati, devono essere corrisposti dagli iscritti ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica del 15/05/1963 n. 858 e succ. modifiche ed integrazioni.  Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dell’Ordine, secondo le modalità stabilite nel citato Testo Unico.  Il Consiglio Direttivo potrà comunque deliberare di gestire autonomamente la riscossione delle quote associative annuali. Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato dagli iscritti entro  la data stabilita  e  comunicata con mail, con PEC e pubblicata sul sito istituzionale. La quota associativa è annuale, e non è frazionabile in caso di durata di iscrizione inferiore all'anno solare. Il Presidente per particolari casi e condizioni sociali del singolo iscritto può accettare un piano di rateizzazione del debito nei confronti dell’Ordine da parte dell’iscritto.

 

Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 30

Gli iscritti potranno richiedere in Segreteria e/o con PEC  il rilascio di copia dei documenti amministrativi del Consiglio dell’Ordine. Tali richieste dovranno essere motivate, al fine di valutare ai sensi della L. 241/90 l'idoneità dell'interesse. Al momento della richiesta dovrà essere versato per ogni documento un diritto di Segreteria.  Nel caso in cui si tratti di documenti composti da più pagine dovrà essere corrisposto un diritto di segreteria ogni 4 pagine.  La domanda e la copia degli atti devono essere in bollo. L’accesso agli atti consentiti  deve avvenire attraverso richiesta  in Segreteria  con PEC e firma digitale e con la stessa modalità sarà indicata la data di accesso che dovrà essere fissata entro 30 giorni.

Art. 31

I fascicoli personali conservati dell’Ordine, contenenti informazioni e documentazioni inerenti i singoli soggetti cui sono nominativamente intestati, potranno essere visionati solo dai diretti interessati.

Art. 32

Gli atti ed i documenti relativi a procedimenti disciplinari possono essere visionati solo da diretti interessati e dalle Autorità cui ciò è espressamente consentito per legge. Dall’entrata in funzionamento dei Consigli di Disciplina il presente articolo viene rimandato al regolamento del nuovo organismo.

Art. 33

I singoli documenti contabili che compongono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i verbali e le delibere del Consiglio Direttivo possono essere consultati dal singolo iscritto previa motivazione della legittimità dell’interesse ai sensi delle normative vigenti.

Capo VI - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

CAPO VI

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Art. 34

Abrogato.

Art. 35

Abrogato

Art. 36

Abrogato.

 

Capo VII - ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI

CAPO VII

ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI

Art. 37

La domanda di iscrizione all’Ordine dovrà essere presentata nell’apposito modello predisposto dall’Ordine e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine. Al momento della domanda di iscrizione dovrà essere effettuato all’Ordine un versamento della quota di iscrizione e della quota associativa e delle tasse previste per Legge. La stessa redatta con il bollo ai sensi di Legge dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dalla vigente normativa e può essere presentata in Segreteria anche attraverso PEC.. Al fine di incentivare le iscrizioni dei giovani periti industriali, il consiglio per il primo anno di iscrizione, può esonerare l’iscrivendo collega dal versamento della quota associativa e/o di iscrizione.

Art. 38

Non è consentita l'iscrizione contemporanea in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione dall'albo precedente. In caso di iscrizione in più albi professionali di diversi Ordini o Collegi il consiglio dovrà valutare la sussistenza di eventuali incompatibilità.

Art. 39

La domanda di trasferimento in un altro Ordine dovrà essere presentata in Segreteria o anche attraverso PEC. E' previsto il pagamento di un contributo per spese di Segreteria. La Segreteria del Collegio di provenienza ha il dovere di trasmettere  all’Ordine di destinazione il fascicolo dell'iscritto in originale conservando nel proprio archivio storico fotocopia di tutto il fascicolo personale. Prima della delibera di trasferimento, l'iscritto dovrà inoltre aver già versato le quote associative arretrate e quelle relative all'anno in corso.

Art. 40

La domanda di cancellazione dall'Albo dovrà essere presentata in Segreteria, anche a mezzo PEC con firma digitale, entro il 31 ottobre di ogni anno nell'apposito modello predisposto dall’Ordine e scaricabile dal sito istituzionale dell’ Ordine.

Coloro i quali presenteranno la domanda di cancellazione nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre, dovranno versare la quota associativa per l'anno successivo. Il Consiglio non potrà procedere alla cancellazione dall'Albo di coloro che risultassero morosi per quote associative relative agli anni precedenti a quello nel corso del quale è chiesta la cancellazione. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del diritto di Segreteria per cancellazione.  Dovranno altresì essere allegati alla domanda di cancellazione i seguenti documenti:

1) Ricevuta pagamento quota associativa per l'anno solare entro il quale si richiede la cancellazione;

2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla cessazione dell'attività professionale di Perito Industriale;

3) Certificato di chiusura attività rilasciato dall'Ufficio I.V.A.(se titolare di P. IVA);

4) Restituzione del Timbro e deposito firma;

Capo VIII - IL TESORIERE

CAPO VIII

IL TESORIERE

Art. 41

Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio. Provvede al pagamento di quanto necessario alla organizzazione ed alla gestione della sede e delle attività dell’Ordine. Cura la redazione dei bilanci consuntivi annuali e preventivi.  Il Tesoriere verifica il prospetto delle quote associative di ciascun iscritto e, in caso di morosità, provvede a dare tempestiva comunicazione al Consiglio redigendo un elenco dei colleghi morosi.

Art. 42

Il Tesoriere fa parte del Consiglio di Presidenza ed esprime parere preventivo nell'adozione di delibere economiche.  Il Tesoriere ha facoltà di proporre, sempre previo assenso del Presidente, ordinanze di valore dispositivo relative all'organizzazione della Tesoreria. Il parere del Tesoriere non è vincolante per gli organi di Governo dell’Ordine.

Art. 43

Il Tesoriere ha l'obbligo di presentare il bilancio preventivo anche in forma di triennale entro il quindici Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio. La presentazione del conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 44

Tutte le entrate spettanti all’Ordine dovranno avvenire a mezzo versamento su conto corrente bancario intestato all’ Ordine dei Periti Industriali di Messina.  Il Tesoriere provvede alle uscite, effettuando pagamenti a mezzo conto corrente bancario intestato al Collegio.  E' previsto un servizio economale che potrà essere disciplinato con apposito regolamento.

 

Capo VIII bis - PRESIDENTE ONORARIO

CAPO VIII BIS

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 44 bis

Abrogato.

 

Capo IX - COMMISSIONI

CAPO IX

COMMISSIONI

Art. 45

Le commissioni sono organi consultivi di studio del Consiglio dell’Ordine per l'approfondimento tecnico, conoscitivo e normativo di particolari tematiche professionali a supporto dell'attività decisionale, istituzionale e di rappresentanza dello Stesso.

Art. 46

Possono essere  istituite le seguenti Commissioni:

Commissione "Parcelle";

Commissione "Impianti e Sicurezza";

Commissione "Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici";

Commissione "Catasto e  Protezione Civile ";

Commissione "Problemi Professionali";

La Commissione Parcelle, date le sue intrinseche caratteristiche a fornire un puntuale servizio in precedenza richiesto dalla legge è nominata dal Consiglio in base a esperienza e disponibilità al servizio stesso. La partecipazione alle commissioni avverrà a seguito delle indicazioni di preferenza che i colleghi formuleranno all'inizio di ogni quadriennio di validità del Consiglio, su richiesta e nomina dello stesso con allegato curriculum professionale e la loro composizione resterà fissa per tutta la durata del quadriennio. Ai componenti le commissioni non spetta nessun compenso e rimborso spese di qualsiasi genere.

Art. 47

Ogni Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato scelto tra i Consiglieri dell’Ordine, con il compito di sovrintendere l'attività oltre a intrattenere rapporti con il Consiglio stesso e a farsi portavoce delle relative esigenze consultive. Il Presidente della Commissione insedia la Commissione stessa al fine di stabilirne un programma e la relativa struttura.  Inoltre egli riferirà al Consiglio sull'attività svolta dalla Commissione e potrà promuovere eventuali incontri di studio tra la Commissione e Personalità istituzionali presso la sede del Collegio. Definita la struttura Organizzativa della Commissione, i propri componenti potranno eleggere un gruppo di coordinamento il quale nominerà a sua volta nel proprio interno un Coordinatore. Se necessario il Presidente della Commissione potrà suddividerla in più sottocommissioni organizzate con le stesse modalità. Le Commissioni si riuniscono almeno una volta la settimana e per ogni riunione di Commissione sarà redatto un verbale. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei componenti della Commissione Parcelle o di gruppi di coordinamento comporta l'automatico decadimento del componente, in tal caso il Consiglio del Collegio e la Commissione provvedono, su segnalazione del Presidente, a nominare un nuovo componente. Analoga procedura verrà seguita nel caso di dimissioni.

Art. 48

La Commissione Parcelle e le Commissioni di studio vengono nominate entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio dei Collegio e durano in carica per tutto il quadriennio di attività dello stesso e per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo. Le commissioni non potranno avere più di cinque componenti e sono ammesse deroghe ad eccezione della commissione parcelle.

Art. 49

Nel corso di ogni riunione di ciascuna Commissione di studi deve essere redatto a cura del componente anagraficamente più giovane, un apposito verbale per il resoconto dell'attività svolta e per la registrazione dei partecipanti della commissione. Il Presidente riferisce in merito al lavoro svolto dalla Commissione. A conclusione dell'attività o di specifiche sessioni di lavoro riguardanti argomenti di studio circostanziati, la Commissione predisporrà una relazione conclusiva che ne sintetizzi le conclusioni e formuli al Consiglio le conseguenti proposte di intervento.

Art. 50

Per l'approfondimento di particolari problematiche professionali il Consiglio dell’Ordine può deliberare la costituzione di Commissioni straordinarie e/o Gruppi di studio, fissandone l'ambito di lavoro, il tempo entro cui svolgerlo, designandone altresì i componenti (in un numero non maggiore di undici) ed il relativo Coordinatore. I gruppi di studio operano con modalità e procedure analoghe a quelle ordinarie.

Art. 51

Le commissioni di studio si riuniscono di norma presso la sede dell’Ordine e le riunioni sono pubbliche ad eccezione della commissione parcelle. Ai lavori possono assistere, in qualità di osservatori, tutti gli iscritti che ne abbiano interesse ed appartenenti alla specializzazione prevista.

Art. 52

Le Commissioni di studio non hanno rappresentatività esterna, in quanto qualunque iniziativa ufficiale deve essere assunta concordemente al Consiglio dell’Ordine

 

Capo X - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO X

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 53

Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

Qualora il professionista eserciti fuori dal territorio dello Stato italiano deve osservare la sovranità e le leggi dello stato in cui esercita.

Relativamente all’esercizio fuori dall’Italia si rimanda alle valutazioni del Consiglio Nazionale.

 

Art. 54

Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le seguenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della Categoria alla quale appartengono.

 

Art. 55

Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

 

Art. 56

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull' indipendenza professionale.

 

Art. 57

Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte o da chiunque provenga.

 

Art. 58

Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimento politici e appartenenza a classi sociali.

 

Art. 59

Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

 

Art. 60

Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

 

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

Art. 61

Il Perito industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio dell’Ordine nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'Intera Categoria.

 

Art. 62

L'appartenenza all’Ordine impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione.  Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

 

Art. 63

E' preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo.

 

Art. 64

Il Perito Industriale dipendente, può svolgere attività libero professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti.

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

Art. 65

Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare ed accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale.  Stessi identici valori di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

Art. 66

E' fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 67

Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

 

Art. 68

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra Colleghi, tali rapporti devono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

 

Art. 69

Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 70

Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza.  Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

 

Art. 71

Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

Art. 72

Il Perito Industriale che ravvisa comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò l’Ordine di appartenenza.

 

Art. 73

Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare l’Ordine  per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente dell’Ordine di appartenenza.

 

Art. 74

………omississ…….

 

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 75

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.  Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

 

Art. 76

Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto ed i termini dell'incarico conferitogli.

 

Art. 77

Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché non comporti il dover porre in essere comportamento illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

 

Art. 78

Il Perito Industriale è tenuto al segreto professionale.  Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.  Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

 

Art. 79

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

Art. 80

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

 

Art. 81

Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per la giusta causa.

Art. 82

Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza aver prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

Art. 83

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso Enti o persone per procurarsi la clientela.

 

Art. 84

Il Perito Industriale che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso o un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

Art. 85

Ai sensi delle normative vigenti, il perito industriale al momento dell’incarico dovrà sottoporre al cliente uno schema di contratto dove sono ben indicate le prestazioni professionali da eseguire, gli importi delle competenze e spese, il numero e la compagnia della polizza di assicurazione professionale e come dovrà riscuotere le spettanze, secondo le normative vigenti.

Il perito industriale, così come previsto per Legge, deve aver predisposto il documento programmatico della sicurezza e far presente al cliente a mezzo informativa ex art 13 Dlgs 196/2003 e successive  modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione di dati personali).

 

DEI RAPPOR TI CON LE PUBBLICHE

AUTORITA'

Art. 86

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

 

Art. 87

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando sia investito da qualsiasi carica pubblica al fine di trame vantaggi diretti o per interposta persona.

 

Art. 88

Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi retribuiti o che  lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

Per gli incarichi retribuiti si dovrà fare rilasciare la relativa autorizzazione dall’ente di appartenenza e trasmetterne copia allìOrdine di appartenenza.

 

DEI RAPPORTI CON I TERZI

 

Art. 89

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

 

NORME RELATIVE A CONCORSI E

COMMISSIONI IN GENERE

Art. 90

Il Perito Industriale, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

 

Art. 91

Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio dell’Ordine per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Consiglio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso.  Deve, inoltre, segnalare al proprio Ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.

 

Art. 92

Il Perito Industriale nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua costante partecipazione.

 

Art. 93

Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi , imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizione, interferenza, provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.  Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.

 

Art. 94

E' vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.

 

Art. 95

Il Perito Industriale che venga nominato componente di una commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

 

Art. 96

Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna di nominativi al Collegio, qualora previsto dalle normative vigenti e/o regolamenti degli Enti.

Per le nomine conferite a titolo personale, quale perito industriale iscritto all’albo, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ordine di appartenenza.

 

Art. 97

Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.

 

Art. 98

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale.  Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio di disciplina competente previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi e regolamenti vigenti.

 

Art. 99

L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio dell’Ordine di appartenenza che a conoscenza dei fatti possono investire i Collegi di disciplina territoriali competenti.

I Periti Industriali devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

Capo XI - DESIGNAZIONI

CAPO XI

DESIGNAZIONI

Art. 100

Gli iscritti interessati alle designazioni di competenza dell’Ordine devono far pervenire le richieste di eventuale designazione in Segreteria entro e non oltre il 20 Gennaio di ogni anno.  La richiesta dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal curriculum del professionista.  Gli iscritti che non provvederanno puntualmente al versamento delle quote associative annuali, non saranno segnalati dall’Ordine per eventuali nomine.  La stessa misura sarà adottata nei confronti degli iscritti che non parteciperanno alle Assemblee elettive, o che non giustificheranno per iscritto tale assenza.

Sono esonerati dalla presentazione delle richieste i componenti del Consiglio Direttivo.

Resta salva inoltre l'autonomia del Consiglio Direttivo di nominare colleghi che, a giudizio dello stesso, hanno i requisiti necessari per essere segnalati o nominati in quanto ritenuti rappresentanti idonei della categoria.

 

Capo XII - ALBO PROFESSIONALE WEBALBO

CAPO XII

ALBO PROFESSIONALE - ALBO UNICO

Art. 101

 

L’albo professionale è pubblico ed è gestito sulla piattaforma on-line Albo Unico  secondo le indicazioni del CNPI e EPPI.

Per ogni iscritto con l’uso della piattaforma Albo Unico è possibile estrarre tutti i dati identificativi e relativi alla posizione dell’iscritto stesso.

Il sistema prevede che nell’ambito di tutti i campi disponibili, in base a quanto stabilito a livello centrale alcuni dati non sono soggetti a Privacy, questi sono: nome, cognome, numero iscrizione albo, data iscrizione, specializzazione e Ordine di appartenenza; queste informazioni sono quindi lo Standard di fatto stabilito da CNPI/EPPI non coperti da privacy.

Il singolo iscritto ha l’obbligo di aggiornare o variare i dati inseriti qualora cambi residenza, mail, PEC e recapiti telefonici.

A seguito di comunicazione, via mail o Pec dei dati o delle eventuali variazioni dell’iscritto, l’Ordine effettua modifiche e o aggiornamenti dei dati che restano coperti da privacy.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di trasmettere all’Ordine eventuali variazioni di dati che saranno conservati nella sede dell’Ordine e servono per aggiornare l’anagrafe degli iscritti.

A carico di coloro che non comunicheranno entro 30 giorni le eventuali variazioni potrà essere disposta un ammenda di euro 50,00 e le eventuali omissioni e/o irregolarità verranno segnalate all'Autorità Competente.

Il singolo iscritto avrà la facoltà, entrando nella propria area on-line di specificare quali campi, al di fuori di quelli già indicati dal proprio Ordine, che vuole rendere pubblici.

Per detta operazione è necessario autorizzare il trattamento dei dati coperti da privacy leggendo e sottoscrivendo la liberatoria ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196 del 30.06.2003 presente alla fine della gestione dei dati. Con la sottoscrizione del consenso, il titolare del trattamento dei dati coperti da privacy per la gestione dell’albo pubblicherà i dati autorizzati.

L’Ordine può intervenire, per conto dell’iscritto, su autorizzazione cartacea a modificare i consensi solo dopo la sottoscrizione del modulo cartaceo di gestione della privacy.

I titolari della gestione del trattamento dati su Albo Unico sono il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati  e  l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Art. 102

Il perito industriale che non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione per la variazione di residenza, nonché dei recapiti di posta elettronica e telefonici anche mobili, sarà tenuto al versamento delle spese sostenute dall’Ordine per la ricerca dei nuovi dati e la residenza oltre a €. 50,00 di ammenda

Capo XIII - COMUNICAZIONI GENERALI ED ARCHIVIO

CAPO XIII

COMUNICAZIONI GENERALI ED ARCHIVIO

Art. 103

Le comunicazioni collettive o di interesse generale attinenti alla Categoria professionale verranno pubblicate tramite affissioni in un apposito spazio istituito nell'ufficio di Segreteria “albo” e/o attraverso il sito on-line ufficiale dell’Ordine di Messina.  Dette comunicazioni così pubblicate si intendono regolarmente e personalmente notificate ai singoli iscritti.

Le singole note personali saranno recapitate attraverso posta elettronica e-mail comunicata al collegio e/o alla PEC ufficiale che è stata comunicata dall’iscritto all’Ordine.

Le stesse valgono come notifica all’interessato anche se la posta non sarà letta dall’interessato o abbia cambiato indirizzo e-mail senza darne comunicazione ufficiale.

La Segreteria, al fine di non sovraccaricare di materiale i propri archivi, può eliminare tutta la documentazione anteriore al decennio, con esclusione dei fascicoli personali degli iscritti. Gli atti del collegio, prima del decennio, possono essere conservati sotto forma di file scansionati e custoditi in un sistema protetto da privacy e anti intrusione compresi i fascicoli personali.

 

Capo XIV - CERTIFICATO DI ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE

CAPO XIV

CERTIFICATO DI ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE

Art. 104

Ad ogni iscritto su propria richiesta, e dietro pagamento del costo di produzione, verrà rilasciato un attestato di iscrizione comprovante l'idoneità ad esercitare la libera professione, che potrà essere affisso nello studio professionale.

Art. 105

Ad ogni iscritto verrà rilasciato un tesserino attestante l'iscrizione all'Albo professionale.

 

Capo XV - FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

CAPO XV

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Art. 106

Il Consiglio può organizzare convegni, conferenze e corsi al fine di curare la formazione professionale della Categoria.  La frequenza e l'accesso a tali attività potranno essere consentite anche a soggetti esterni alla categoria.  La partecipazione a convegni e conferenze è normalmente gratuita, anche se potrà essere richiesto ai partecipanti un contributo al fine di reintegrare le eventuali spese di organizzazione.

La partecipazione ai corsi è a titolo oneroso per ciascun iscritto; la quota sarà determinata dal Consiglio Direttivo sulla base delle spese e costi per effettuare tali corsi.

L’Ordine  può partecipare ad attività di interesse collettivo, nel territorio di appartenenza, anche attraverso enti, associazioni e società al fine di contribuire ed assistere le fasce sociali più vulnerabili. Possono essere esenti dal pagamento della quota gli organizzatori.

 

Art. 107

Abrogato.

Art. 108

……omississ…

Capo XVI - AGENZIA DI STAMPA

CAPO XVI

AGENZIA DI STAMPA

Art. 109

E' istituita presso l’’Ordine un' Agenzia stampa diretta dal Presidente.  L'Agenzia Stampa curerà l'edizione e la pubblicazione di una rivista. I professionisti iscritti potranno chiedere l'inserimento di loro articoli che saranno pubblicati previo assenso del Direttore Responsabile.

 

Capo XVII - NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL SIGILLO PROFESSIONALE

CAPO XVII

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL SIGILLO PROFESSIONALE

 

Art. 110

Ogni elaborato presentato dal professionista perito industriale a Privati, Enti e Uffici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un sigillo professionale ad inchiostro indelebile attestante che il perito industriale che ha firmato l'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'Albo.

 

Art. 111

Il sigillo recherà il nome e cognome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico della iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nell'apposito modello.  Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo e/o decesso di colui o colei che per primo è stato assegnatario di tale numero.

Ai laureati iscritti all’albo, per le proprie competenze dell’iscrizione all’albo dei periti industriali, è consentito inserire il dottorato e la laurea.

I sigilli professionali dal 2014 sono stati sostituiti con altri indicanti la specializzazione o la laurea.

I vecchi timbri dal 2016 non sono più validi.

 

Art. 112

Il timbro sarà assegnato dal Presidente dell’Ordine al professionista che ne abbia fatto richiesta e che  risulti iscritto all'Albo all'atto della consegna. Il consiglio può stipulare apposite convenzioni con tipografie che, su autorizzazione dell’Ordine, rilasciano il timbro direttamente all’iscritto che effettuerà pagamento diretto. Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro.

 

Art. 113

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo, per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato dal Consiglio, riconsegnare il timbro.  Dopo la riconsegna sarà rilasciata ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro.  In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fame immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia all’Ordine per il rilascio del duplicato.

Art. 114

Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio sarà diffidato.  Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, agli Enti e agli Uffici interessati.  Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del RD 11/02/1929 n. 275.

 

Art. 115

Agli impiegati dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non sarà concesso in dotazione il timbro.  Qualora essi, nei modi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, siano autorizzati a compiere atti della libera professione per i quali sia requisito necessario l'iscrizione all'Albo, la Presidenza dell’Ordine apporrà sui loro elaborati un timbro speciale di autenticazione annotandovi il numero di iscrizione nell'Albo.  Il timbro di cui al presente articolo risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello apposito.

 

Art. 116

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo del firmatario ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.  Agli Enti stessi sarà trasmesso copia delle presenti norme, con il fac-simile dei timbri.

Capo XVIII - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

CAPO XVII

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 117

L'attività di revisione delle parcelle è demandata al Consiglio secondo quanto disposto dalla vigente normativa.  Il Presidente all'uopo può provvedere alla nomina di un relatore o avvalersi della Commissione Parcelle, se istituita presso l’Ordine.  I pareri sulle  parcelle sono di tipo preventivo o liquidativo.  Per la revisione delle preventive, l'interessato dovrà presentare istanza con la descrizione dell' attività da svolgere e con quant'altro possa risultare utile ai fini della determinazione dell'onorario.  Per quelle di liquidazione, il professionista dovrà presentare gli elaborati, l'incarico, o, in assenza di questo, dichiarazione attestante il conferimento dell'incarico.  Per la revisione delle parcelle preventive dovrà essere versato un diritto di segreteria minimo di €. 100,00, mentre per le definitive, oltre al versamento di un diritto di segreteria dovrà essere versato un ulteriore diritto di revisione parcella, così come determinato dal Consiglio.

Art. 118

Il presente Regolamento aggiorna e sostituisce quello approvato con delibera del 08.04.1997, sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine  ed entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.

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Art. 119

Gli iscritti che non provvederanno puntualmente al versamento delle quote associative annuali, nonché morosi anche se non sospesi, non potranno essere  segnalati dall’Ordine per eventuali nomine e non potranno far parte  di commissioni di studio, gruppi di lavoro e ecc. L’accesso ai documenti, non riguardanti gli atti sulla morosità, non è consentito se non in regola con le quote associative.

Lo stesso vale per i colleghi non in regola con l’ordinamento dell’EPPI e segnalati da quest’ultimo all’Ordine.

Art. 120

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di Legge vigenti in materia e precisamente:

 

- Regolamento Professionale dei Periti Industriali approvato con R.D. 11/02/1929 n. 275 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Norme sui collegi e ordini professionali …approvato con  il  D.L.Lgt. 23.11.1944 n° 382 e succ. modifiche ed integrazioni.

- La tariffa professionale approvata con L. 12/03/1957 n. 146 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Le norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con Legge 241 del 07.08.1990;

- Le nuove norme sulle modifiche dell’ordinamento dei Periti Industriali che introduce Direttive sul Praticantato ex L. 17/90 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Delibera CNPI del 24/05/1990 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Regolamento Esami Abilitazione approvato con D. 29/12/1991 n. 445 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Codice in materia di protezione dati personali  approvato con D.Lgs 196 del 30.06.2003 e succ. modifiche ed integrazioni;

-  DL 233 del 04.07.2006;

- Legge n. 185/2008;

- D.P.R. 137/2012;

- Circolare Prot. 6671/U/25.06.2010;

- Legge 183/2011.